Aprire un agriturismo in Calabria
La regione Calabria regola l’apertura e la gestione delle attività agrituristiche attraverso la Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 modificata con Legge regionale 5 luglio 2016, n. 22 e il Regolamento di attuazione n. 2 del 29 febbraio 2011
Per l’avviamento dell’attività agrituristica è necessaria l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori agrituristici e, per ottenere tale iscrizione, la Regione Calabria rilascia un Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
Per l’iscrizione nell’Elenco di cui sopra, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile;
- l’attestazione di frequenza, con esito favorevole di un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stage o, in alternativa, il possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.
Una volta ottenuta l’iscrizione nell’Elenco, l’imprenditore agrituristico potrà presentare al Comune di riferimento, tramite SUAP, una dichiarazione di inizio attività che includa:
- una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione: delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; della capacità ricettiva; di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno; del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; del possesso della qualifica di imprenditore agricolo; della misura dell’apporto di prodotti propri;
- un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico- sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;
- certificato di iscrizione nell’elenco regionale;
- atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.
L’esercizio dell’attività agrituristica è intrapreso decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Comune di competenza.
Rientrano tra le attività agrituristiche:
- ospitalità in alloggi: gli agriturismi possono offrire al massimo 30 posti letto
- ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravans per un numero di 10 posti
- somministrazione pasti e bevande: il numero massimo dei posti tavola per pasto è fissato a 60 su media annua.
- attività culturali e ricreative
- punto vendita
Classificazione degli agriturismi:
è istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale per la tutela della qualità dell’attività agrituristica. Le aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica possono essere iscritte all’albo di cui al comma precedente sulla base:
- della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e diconservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
- dell’ubicazione dell’azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;
- dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
Le aziende interessate all’iscrizione presentano domanda alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l’accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra.
Nell’ambito della legge 14/2009 e s.m.i. sono attività connesse all’attività agricola, anche:
- la realizzazione di attività didattiche (fattorie didattiche) allo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni. Per la regolamentazione delle attività di fattoria didattica si veda il Capitolo II della legge regionale.
- la realizzazione di attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l’ambiente rurale. Per la regolamentazione delle attività di fattoria sociale si veda il Capitolo III della legge regionale.